Statuto

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Art. 16 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti.

Spetta all’Assemblea determinare il numero prima di procedere all’elezione.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente con avviso da affiggere nella sede dell’Associazione e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l’Associazione tre giorni prima della data fissata per la riunione.

L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede dell’Associazione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – I compiti del Consiglio Direttivo sono:

  1. predisporre le proposte da presentare all’Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 14;
  2. eseguire i deliberati dell’Assemblea;
  3. adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione;
  4. stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
  5. aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
  6. adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 7;
  7. assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto.