Statuto

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Art. 11 – L’Assemblea dei soci si riunisce di norma una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Si riunisce, altresì, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati regolarmente iscritti da non meno di sei mesi.

Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasioni di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Delle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa Associazione, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell’Assemblea.

Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un’ora.

Art. 12 – L’Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone, salvo che l’unanimità dei presenti decida per il voto per alzata di mano o palese.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.

Risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi purché, in ogni caso, siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.