Statuto

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Art. 9 – Il patrimonio è costituito da:

  1. beni mobili ed immobili;
  2. titoli pubblici e privati,
  3. lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.

È fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 10 – Gli organi dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea degli associati,
  2. il Consiglio Direttivo,
  3. il Presidente,
  4. il Vicepresidente,
  5. il Segretario,
  6. il Tesoriere.