Art. 9 – Il patrimonio è costituito da:
- beni mobili ed immobili;
- titoli pubblici e privati,
- lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.
È fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 10 – Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea degli associati,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il Vicepresidente,
- il Segretario,
- il Tesoriere.
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