Art. 18 – Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.
Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali; salvo che l’unanimità dei presenti decida per il voto per alzata di mano o palese.
Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l’Assemblea degli associati.
Art. 19 – Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l’elezione da parte dell’Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed un Tesoriere.
Art. 20 – Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell’Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.
Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall’Associazione e riscuote, nell’interesse dell’ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.
Il Presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.
Art. 21 – Il Segretario provvede alla redazione dei verbali delle deliberazioni del Consiglio ed alla conservazione di tutti gli atti e documenti dell’Associazione.
Art. 22 – Il Tesoriere procede all’esazione delle quote associative, tiene la contabilità ed è responsabile della conservazione dei fondi e dei libri contabili.
Art. 23 – L’associato sottoposto ai provvedimenti, di cui al precedente art. 7, lettere a) e b), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.
Contro i provvedimenti, di cui al precedente comma, l’associato può ricorrere entro un mese dalla notifica.
I provvedimenti, di cui all’art. 7 lettere a) e b), sono esecutivi dal momento della notifica.
Commenti recenti